{"id":3820,"date":"2026-10-07T23:45:58","date_gmt":"2026-10-07T21:45:58","guid":{"rendered":"https:\/\/ambguatemala.esteri.it\/?page_id=3820"},"modified":"2026-10-21T20:17:20","modified_gmt":"2026-10-21T18:17:20","slug":"cittadinanza-per-discendenza-iure-sanguinis","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambguatemala.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-discendenza-iure-sanguinis\/","title":{"rendered":"Cittadinanza per discendenza \u201ciure sanguinis\u201d"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019art. 1 della legge n. 91\/92 stabilisce che \u00e8 cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il principio dello\u00a0<em>ius sanguinis<\/em>, gi\u00e0 presente nella previgente legislazione, come principio cardine per l\u2019acquisto della cittadinanza mentre lo\u00a0<em>ius soli<\/em>\u00a0resta un\u2019ipotesi eccezionale e residuale.<\/p>\n<p>Nel dichiarare esplicitamente che anche la madre trasmette la cittadinanza, l\u2019articolo recepisce in pieno il principio di parit\u00e0 tra uomo e donna per quanto attiene alla trasmissione dello\u00a0<em>status civitatis<\/em>.<\/p>\n<p>Relativamente alle modalit\u00e0 del procedimento di riconoscimento del possesso\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>\u00a0della cittadinanza italiana, le stesse sono state puntualmente formalizzate nella\u00a0<strong>circolare n. K.28.1 dell\u20198 aprile 1991 del Ministero dell\u2019Interno<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019autorit\u00e0 competente ad effettuare l\u2019accertamento \u00e8 determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all\u2019estero \u00e8 l\u2019Ufficio consolare territorialmente competente.<\/p>\n<p>La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati:<\/p>\n<ul>\n<li>accertare che la discendenza abbia inizio da un avo dante causa, secondo quanto stabilito dalla Circolare K.28.1 sopracitata;<\/li>\n<li>accertare che l\u2019avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un\u2019eventuale naturalizzazione dell\u2019avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorit\u00e0 straniera;<\/li>\n<li>comprovare la discendenza dall\u2019avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale. A tal proposito \u00e8 opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana pu\u00f2 avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione;<\/li>\n<li>attestare che n\u00e9 l\u2019istante n\u00e9 gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorit\u00e0 diplomatico consolari italiane.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il richiedente ha l\u2019onere di presentare l\u2019istanza corredata dalla prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati.<\/p>\n<p>Si fa presente che la nuova normativa in materia di cittadinanza (art. 3-bis L. 91\/1992) subordina la trasmissione della cittadinanza italiana al soddisfacimento di ulteriori requisiti e la produzione di documentazione aggiuntiva. Per maggiori informazioni, si rimanda <a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-opportunita\/italiani-all-estero\/cittadinanza\/#nuovalegge\">qui<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Caso n. 1: genitore o nonno solo italiano<\/strong><\/h3>\n<p>In questo caso, \u00e8 onere del richiedente dimostrare in maniera incontrovertibile che gli ascendenti in questione non possedevano, al momento della nascita del richiedente (o al momento della morte dell\u2019ascendente, se essa \u00e8 avvenuta prima della nascita dell\u2019interessato), altre cittadinanze al di fuori di quella italiana.<\/p>\n<p>Al fine di provare il possesso della sola cittadinanza italiana, il richiedente potr\u00e0 presentare:<\/p>\n<ul>\n<li>certificati negativi di cittadinanza dei paesi in cui l\u2019ascendente ha risieduto;<\/li>\n<li>attestazioni di rinuncia ad altre cittadinanze;<\/li>\n<li>attestazioni di non iscrizione alle liste elettorali dei paesi in cui l\u2019ascendente ha risieduto;<\/li>\n<li>ogni altro atto o certificato utile a dimostrare che l\u2019ascendente non possieda altre cittadinanze.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Non sono considerate sufficienti mere dichiarazioni di parte rilasciate dal richiedente o da famigliari.<\/p>\n<p><strong>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><a href=\"https:\/\/ambguatemala.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Trascrizione-Nascita-e-riconoscimento-2015.pdf\"><strong>Modulo<\/strong><\/a> di richiesta di trascrizione del proprio atto di nascita;<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/ambguatemala.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/istanza_cittadinanza_jure_sanguinis-2.doc\"><strong>Istanza<\/strong><\/a>\u00a0di cittadinanza\u00a0jure sanguinis;<\/li>\n<li>Albero genealogico <strong><a href=\"https:\/\/ambguatemala.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/Albero-Genealogico-Padre.pdf\">padre\/madre<\/a><\/strong> o\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/ambguatemala.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/Albero-Genealogico-Nonno.pdf\">nonno\/nonna<\/a><\/strong> con indicazione di date di nascita, matrimonio e morte degli ascendenti di primo e\/o secondo grado;<\/li>\n<li><strong>Atti di nascita, matrimonio e morte<\/strong> <strong>degli ascendenti che trasmettono la cittadinanza<\/strong> risultanti dall\u2019albero genealogico. I documenti devono essere presentati in originale, e devono essere richiesti nel Paese in cui sono stati registrati, con apostille, traduzioni e apostille delle traduzioni.<br \/>\nNel caso in cui alcuni ascendenti non abbiano contratto matrimonio, \u00e8 necessario che vi sia della documentazione che comprovi il riconoscimento paterno e l\u2019accettazione da parte della madre del riconoscimento paterno, con firma autografa da parte di entrambi i genitori. In assenza di tale documentazione, la catena di trasmissione della cittadinanza non potr\u00e0 essere accertata e, pertanto, non sar\u00e0 possibile riconoscere la cittadinanza italiana al richiedente;<\/li>\n<li><strong>Certificato di non naturalizzazione dell\u2019ascendente italiano (genitore o nonno) che trasmette la cittadinanza<\/strong> rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri guatemalteco (o del Paese in cui questi \u00e8 emigrato) che dichiari che l\u2019ascendente italiano non ha ottenuto la cittadinanza del Paese di emigrazione;<\/li>\n<li><strong>Eventuale altra documentazione che provi che l\u2019ascendente che trasmette la cittadinanza non possieda altre cittadinanze oltre a quella italiana<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>Ricevuta<\/strong> originale di pagamento dei diritti consolari dell\u2019importo in GTQ relativo all\u2019art. 7B.<br \/>\nIl pagamento dei diritti consolari \u00e8 relativo alla presentazione e allo studio della richiesta di cittadinanza, pertanto non verr\u00e0 rimborsato nel caso in cui la pratica non risulti completa o nel caso in cui il richiedente non abbia diritto al riconoscimento della cittadinanza.<\/li>\n<\/ol>\n<hr \/>\n<h3><strong>Caso n. 2: genitore o adottante che ha risieduto in Italia per 2 anni<\/strong><\/h3>\n<p>In questo caso, il richiedente dovr\u00e0 dimostrare che <strong>il genitore o l\u2019adottante ha risieduto in Italia per almeno due anni<\/strong>, presentando un\u00a0certificato storico di residenza rilasciato dal Comune in cui ha vissuto il genitore o l\u2019adottante. \u00c8 sufficiente che uno solo dei genitori o adottanti sia stato residente in Italia, ma vengono presi in considerazione solo i genitori cittadini italiani. La residenza deve essere stata di almeno due anni continuativi\u00a0<strong>dopo<\/strong> l\u2019acquisto della cittadinanza italiana e <strong>prima<\/strong>\u00a0della nascita del richiedente. Non \u00e8 rilevante la residenza in Italia di genitori stranieri.<\/p>\n<p>Nel caso di genitore cittadino italiano\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>\u00a0che abbia ottenuto il riconoscimento della propria cittadinanza italiana\u00a0dopo\u00a0il periodo di residenza in Italia, il requisito della residenza in Italia si considera comunque soddisfatto e il figlio pu\u00f2 ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.<\/p>\n<p><strong>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><a href=\"https:\/\/ambguatemala.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Trascrizione-Nascita-e-riconoscimento-2015.pdf\"><strong>Modulo<\/strong><\/a> di richiesta di trascrizione del proprio atto di nascita;<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/ambguatemala.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/istanza_cittadinanza_jure_sanguinis-2.doc\"><strong>Istanza<\/strong><\/a>\u00a0di cittadinanza\u00a0jure sanguinis;<\/li>\n<li><strong>Atti di nascita e matrimonio del genitore o adottante che trasmette la cittadinanza<\/strong>. I documenti devono essere presentati in originale, e devono essere richiesti nel Paese in cui sono stati registrati, con apostille, traduzioni e apostille delle traduzioni.<br \/>\nNel caso in cui il genitore non abbia contratto matrimonio, \u00e8 necessario che vi sia della documentazione che comprovi il riconoscimento paterno e l\u2019accettazione da parte della madre del riconoscimento paterno, con firma autografa da parte di entrambi i genitori. In assenza di tale documentazione, la catena di trasmissione della cittadinanza non potr\u00e0 essere accertata e, pertanto, non sar\u00e0 possibile riconoscere la cittadinanza italiana al richiedente;<\/li>\n<li><strong>Documentazione che certifica la naturalizzazione italiana <\/strong>del genitore o adottante (decreto di cittadinanza e atto di giuramento);<\/li>\n<li><strong>Certificato storico di residenza <\/strong>emesso dal Comune italiano competente;<\/li>\n<li><strong>Ricevuta<\/strong> originale di pagamento dei diritti consolari dell\u2019importo in GTQ relativo all\u2019art. 7B.<br \/>\nIl pagamento dei diritti consolari \u00e8 relativo alla presentazione e allo studio della richiesta di cittadinanza, pertanto non verr\u00e0 rimborsato nel caso in cui la pratica non risulti completa o nel caso in cui il richiedente non abbia diritto al riconoscimento della cittadinanza.<\/li>\n<\/ol>\n<hr \/>\n<h4><strong>Esito della richiesta<\/strong><\/h4>\n<p>L\u2019Ambasciata ricever\u00e0 la documentazione precedentemente indicata e, a seguito della verifica della stessa, potr\u00e0:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Accogliere<\/strong> la richiesta e riconoscere la cittadinanza al richiedente: in questo caso, la documentazione verr\u00e0 inviata al Comune competente e verr\u00e0 data comunicazione per e-mail;<\/li>\n<li><strong>Respingere<\/strong> la richiesta ed emettere una <em>Dichiarazione di diniego di cittadinanza<\/em>, che verr\u00e0 consegnata in originale al richiedente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In ogni caso, il pagamento dei diritti consolari non potr\u00e0 essere rimborsato.<\/p>\n<p>L\u2019Ambasciata d\u2019Italia \u00e8 competente per la trattazione delle pratiche di riconoscimento di cittadinanza italiana solo per le persone residenti in Guatemala\/Honduras, pertanto i cittadini non guatemaltechi\/honduregni dovranno dimostrare di essere regolarmente residenti in Guatemala\/Honduraspresentando l\u2019idonea documentazione.<\/p>\n<p>In accordo con quanto previsto dalla <strong>L.183\/2011<\/strong>, l\u2019Ambasciata non potr\u00e0 accettare dichiarazioni nelle quali il richiedente indichi che parte dei documenti sono gi\u00e0 stati presentati da un proprio congiunto, al quale sia gi\u00e0 stata riconosciuta la cittadinanza italiana, presso un altro Comune italiano o presso un\u2019altra Autorit\u00e0 consolare (Ambasciata o Consolato).<\/p>\n<p>Ogni nuova richiesta di ricostruzione di cittadinanza dovr\u00e0 essere completa di tutta la documentazione prevista in originale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L\u2019art. 1 della legge n. 91\/92 stabilisce che \u00e8 cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. 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