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Modifica dell’articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della Legge n. 91/1992.

Modifica dell’articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della Legge n. 91/1992.

Riferimento: Messaggio di questa DGIT, Rep. Fed. 2025-77261, del 07/07/2025.

Il comma 513 dell’articolo 1 della legge di bilancio per l’anno 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026
e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), prevede specifiche modifiche all’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91. MAECI|2730100|07/01/2026|0000006-A.

In particolare, le modifiche in parola prevedono che le dichiarazioni rese dai genitori – di cui almeno uno cittadino per nascita – ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, lettera
b) della Legge n. 91/1992 possano essere presentate entro tre anni (e non più entro un anno) dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da  cittadino italiano.

Al riguardo, si rappresenta che, nell’ambito di tale intervento, è stata contestualmente prevista la gratuità di tali istanze: pertanto, per le sole dichiarazioni previste dall’articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 non andrà più richiesto il pagamento del contributo di €250 previsto dall’articolo 9-bis della Legge n. 91/1992. A parziale rettifica di quanto comunicato con mail in data 31 dicembre u.s., si segnala inoltre che diventano gratuite anche le dichiarazioni da rendersi entro il 31 maggio p.v. relativamente ai figli di almeno
un cittadino italiano per nascita che erano ancora minorenni al 24 maggio 2025: l’articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge n. 36/2025 configura queste dichiarazioni
come dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Sul punto, va notato che le modifiche stabilite dalla legge di bilancio non hanno carattere retroattivo, bensì vigono dal 1° gennaio 2026. Per questa ragione, la gratuità
varrà per le sole istanze presentate a partire da tale data, mentre non è previsto alcun rimborso per le istanze già presentate presso codeste Sedi fino al 31 dicembre 2025.