Si tratta di un visto richiesto da cittadini stranieri che intendono svolgere in Italia un’attività lavorativa altamente qualificata ai sensi dell’art. 27 quater comma 1 del Dlg 286/98.
Il “nomade digitale” è lo straniero che svolgerà attività di lavoro autonomo attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che gli consentiranno di lavorare da remoto. In tali casi, in presenza dei requisiti sottoelencati, verrà rilasciato un visto per lavoro autonomo/nomade digitale.
Il “lavoratore da remoto” è lo straniero che, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, svolgerà attività di lavoro subordinato o di collaborazione secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; il datore di lavoro o il committente potranno avere la Sede legale in Italia oppure all’estero. In tali casi, in presenza dei requisiti sottoelencati, verrà rilasciato un visto per lavoro subordinato/lavoratore da remoto.
Come richiedere il visto
Le domande possono essere presentate fino ad un massimo di 6 mesi o con almeno 15 giorni prima della data di viaggio, però consigliamo di presentarle almeno 30 giorni prima.
Il giorno dell’appuntamento sarà necessario fornire i seguenti documenti:
- Modulo di domandadebitamente compilato e firmato;
 - Un passaporto valido che soddisfi tutti i seguenti criteri:
- la validità deve essere di almeno tre mesi in più rispetto al visto richiesto;
 - deve contenere almeno due pagine vuote;
 - deve essere stato rilasciato negli ultimi 10 anni;
 
 - Una foto a colori formato passaporto, sfondo bianco, datata meno di 6 mesi;
 - Copia della carta d’identità valida;
 - Copia di una prenotazione confermata di viaggio con destinazione finale Italia;
 
All’atto della presentazione della domanda di visto sia i nomadi digitali che i lavoratori da remoto dovranno dimostrare di:
a) essere lavoratori altamente qualificati ai sensi dell’art. 27 quater comma 1 del Dlg 286/98;
b) disporre di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria sanitario (28.500 € annuali). A tal fine gli interessati dovranno produrre:
- Le buste paga degli ultimi 3 mesi;
 - Gli estratti conto degli ultimi 3 mesi relativi ad un conto corrente a lui intestato dal quale sia chiaramente visibile il salario;
 - Gli estratti conto degli ultimi 3 mesi di una carta di credito internazionale;
 
c) disporre di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida in tutta l’area Schengen per tutto il periodo del soggiorno. La polizza in oggetto deve avere una copertura di almeno € 30.000 e non devono esistere limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua vigenza;
d) disporre di una idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa in Italia. A tal fine gli interessati dovranno presentare un contratto di locazione di un appartamento, debitamente registrato. Si ricorda che per i nomadi digitali ed i lavoratori da remoti la sistemazione alloggiativa può essere dimostrata solo da un contratto di locazione debitamente registrato o tramite l’esibizione di un contratto di acquisto;
e) avere un’esperienza pregressa di almeno sei mesi nell’ambito dell’attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto.
Ai fini della dimostrazione del requisito di cui al punto a) “lavoratore altamente qualificato” il richiedente dovrà dimostrare alternativamente:
i) Il possesso di un titolo di istruzione superiore di livello terziario (rilasciato da una Università competente nel paese dove è stato conseguito) che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’8 gennaio 2018, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;
ii) Il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate. Il possesso di tali requisiti deve essere attestato antecedentemente la domanda di visto da una delle Autorità Italiane indicate all’articolo 5 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (vedasi Elenco Professioni regolamentate e autorità competenti – impresainungiorno.gov.it). Ai fini del visto Il richiedente dovrà pertanto produrre copia della suddetta attestazione;
iii) Il possesso di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante. Per provare il possesso di tale requisito il richiedente deve presentare i seguenti documenti rilasciati da Autorità Pubblica nel Paese dove tale esperienza è stata conseguita (es. Camera di Commercio, Comune, Enti pubblici competenti, Enti previdenziali, ecc.):
- dati identificativi dell’impresa e lo specifico settore di attività in cui l’impresa opera od ha operato;
 - la posizione rivestita dall’interessato all’interno dell’impresa (titolare, socio, dipendente);
 - copia contratto di lavoro e/o copie di buste paga relative al periodo lavorativo svolto (almeno due per ogni anno dichiarato);
 - attestazione del datore di lavoro con descrizione delle esperienze conseguite all’interno dell’impresa ed indicazione delle date di inizio e fine rapporto.
 
iv) Il possesso di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda, qualora il richiedente sia un dirigente o uno specialista nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.
La documentazione di cui ai punti i) ii) e iiii), rilasciata da autorità/soggetti NON appartenenti a Paesi UE deve essere presentata in copia autentica (o copia conforme all’originale), dopo essere stata legalizzata da codeste Sedi o Apostillata dalle competenti Autorità corredata dalla traduzione in lingua italiana. La traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale.
In particolare, con riferimento al titolo di istruzione superiore e relativa qualifica professionale di livello terziario, di cui al punto 1, in luogo della Dichiarazione di Valore è possibile presentare l’attestazione di comparabilità rilasciata dal Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA).
Solo i lavoratori da remoto dovranno altresì presentare:
f) il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 27 – quater, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L’importo della retribuzione annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall’offerta vincolante, non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall’ISTAT e disponibile al seguente link;
g) una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, corredata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità, che attesti l’assenza di condanne a suo carico, negli ultimi 5 anni, per reati di cui all’articolo 22, comma 5- bis, del Testo Unico. Codeste Sedi effettueranno verifiche a campione su tali dichiarazioni mediante la Questura competente;
NOTE:
- Contattarci al consolato.guatemala@esteri.it per fissare un appuntamento per il VISTO;
 - La richiesta di VISTO è strettamente personale e dovrà quindi essere presentata allo sportello dall’interessato: questa Ambasciata non ha autorizzato nessuna agenzia né intermediario a presentare domanda per conto terzi;
 - Tutti i documenti indicati dovranno essere presentati in originale e in copia;
 - Si accetteranno richieste di VISTO esclusivamente da parte di persone residenti in Guatemala / Honduras;
 - Se necessario l’Ambasciata può richiedere documenti aggiuntivi e/o un colloquio personale. La presentazione di tutti i documenti richiesti non garantisce l’ottenimento di un visto. Le informazioni sopra menzionate possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Non si accetta alcuna responsabilità per le conseguenze di tali cambiamenti;
 - Previa ricezione, tramite i canali telematici, del previsto Nulla Osta SUI, codeste Sedi potranno rilasciare un visto per motivi familiari ai soli familiari individuati dall’articolo 29, comma 1, lettere a) e b) del Dlg 286/98 (il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni ed i figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso). Pertanto non è previsto il ricongiungimento con i figli maggiorenni, anche se a carico ed invalidi totali, né con i genitori (indipendentemente dall’età di questi ultimi e dalla vivenza a carico del lavoratore altamente specializzato);
 - Il visto è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato, se il datore di lavoro o committente residente nel territorio dello Stato risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui all’articolo 22, comma 5 bis, del Testo Unico;
 - Il permesso di soggiorno deve essere richiesto direttamente alla Questura della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio dello Stato, anche nel caso in cui il visto abbia una durata inferiore ai 90 giorni;
 - Ai fini della domanda di permesso di soggiorno lo straniero deve esibire la documentazione in originale presentata al momento della richiesta del visto vidimata dalla rappresentanza diplomatica consolare.