Si forniscono qui di seguito le istruzioni operative relative agli elettori residenti in Italia e temporaneamente all’estero (punto A) e agli elettori gia’ iscritti AIRE ma temporaneamente presenti in altra sede (punto B).
A. Elettore temporaneamente all’estero che risiede abitualmente in ITALIA, personale delle Forze armate e di polizia impegnato in missioni internazionali (art. 4-bis, comma 5, L. 459/2001) e personale dello Stato in servizio all’estero (art. 4-bis, comma 6, L. 459/2001)
L’art. 4-bis, comma 1, della Legge 459/2001 stabilisce che “Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un’unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalita’ possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo.” Il comma 2 prescrive che l’opzione debba pervenire AL COMUNE ITALIANO di iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data del voto, cioe’ ENTRO mercoledi’ 24 agosto 2022.
Si allegano il comunicato, e il modello di opzione predisposto dal Ministero dell’Interno.
A.1 Paesi in cui e’ ammesso il voto per corrispondenza
La seguente procedura trova applicazione per:
– i cittadini italiani residenti in Italia che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data del 25 settembre 2022, in un Paese estero;
– il personale delle Forze armate e di polizia impegnato in missioni internazionali (di cui all’art. 4-bis, comma 5, L. 459/2001);
– il personale dello Stato in servizio all’estero (di cui all’art. 1, comma 9, L. 470/1988);
– i familiari conviventi delle summenzionate tre categorie.
Il connazionale deve presentare l’opzione DIRETTAMENTE AL PROPRIO COMUNE DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI ENTRO mercoledi’ 24 agosto 2022; a tal fine – ma non obbligatoriamente – e’ possibile utilizzare l’allegato modello elaborato dal Ministero dell’Interno in formato pdf compilabile.
A.2 Paesi in cui NON e’ ammesso il voto per corrispondenza (art. 20, comma 1-bis, L. 459/2001)
La seguente procedura trova applicazione per:
– il personale delle Forze armate e di polizia impegnato in missioni internazionali (di cui all’art. 4-bis, comma 5, L. 459/2001);
– il personale dello Stato in servizio all’estero (di cui all’art. 1, comma 9, L. 470/1988);
– i familiari conviventi delle summenzionate due categorie.
Nei Paesi ove non e’ ammesso il voto per corrispondenza ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, della Legge 459/2001 puo’ infatti COMUNQUE votare per corrispondenza il personale su descritto.
In tali circostanze, considerata la situazione locale, le opzioni oltre che essere presentate direttamente al proprio Comune di iscrizione nelle liste elettorali possono essere veicolate tramite l’Ufficio consolare, che si fara’ carico della trasmissione delle medesime ai comuni, sempre ENTRO mercoledi’ 24 agosto 2022. Si rinnova l’invito a prestare la massima assistenza in tal senso al personale delle forze armate e di polizia che ne faccia richiesta.
B. Elettore iscritto AIRE temporaneamente in ALTRA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE diversa da quella di residenza (cd.TAS – TEMPORANEI ALTRA SEDE).
Nella Circolare di prossima pubblicazione, il Ministero dell’Interno, nell’indicare ai Comuni la consueta procedura per la gestione degli elettori temporaneamente all’estero, ha espresso l’avviso che ” […] puo’ presentare opzione di voto per corrispondenza come elettore temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio e cure mediche sia chi risulta anche residente all’estero nel territorio di altra sede consolare […] “. Pertanto, anche l’elettore iscritto AIRE che si trovi temporaneamente in altra circoscrizione consolare (c.d. TAS) dovra’ presentare l’opzione esclusivamente al Comune di iscrizione elettorale e non all’Ufficio consolare competente per residenza. Anche questa categoria di elettori temporanei seguira’ quindi la procedura di cui al punto A.1.