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Cittadinanza per discendenza “iure sanguinis”

L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il principio dello ius sanguinis, già presente nella previgente legislazione, come principio cardine per l’acquisto della cittadinanza mentre lo ius soli resta un’ipotesi eccezionale e residuale.

Nel dichiarare esplicitamente che anche la madre trasmette la cittadinanza, l’articolo recepisce in pieno il principio di parità tra uomo e donna per quanto attiene alla trasmissione dello status civitatis.

Relativamente alle modalità del procedimento di riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana, le stesse sono state puntualmente formalizzate nella circolare n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno.

L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’Ufficio consolare territorialmente competente.

La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati:

  • accertare che la discendenza abbia inizio da un avo dante causa, secondo quanto stabilito dalla Circolare K.28.1 sopracitata;
  • accertare che l’avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un’eventuale naturalizzazione dell’avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera;
  • comprovare la discendenza dall’avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale. A tal proposito è opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione;
  • attestare che né l’istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.

Il richiedente ha l’onere di presentare l’istanza corredata dalla prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati.

Si fa presente che la nuova normativa in materia di cittadinanza (art. 3-bis L. 91/1992) subordina la trasmissione della cittadinanza italiana al soddisfacimento di ulteriori requisiti e la produzione di documentazione aggiuntiva. Per maggiori informazioni, si rimanda qui.

 


Caso n. 1: genitore o nonno solo italiano

In questo caso, è onere del richiedente dimostrare in maniera incontrovertibile che gli ascendenti in questione non possedevano, al momento della nascita del richiedente (o al momento della morte dell’ascendente, se essa è avvenuta prima della nascita dell’interessato), altre cittadinanze al di fuori di quella italiana.

Al fine di provare il possesso della sola cittadinanza italiana, il richiedente potrà presentare:

  • certificati negativi di cittadinanza dei paesi in cui l’ascendente ha risieduto;
  • attestazioni di rinuncia ad altre cittadinanze;
  • attestazioni di non iscrizione alle liste elettorali dei paesi in cui l’ascendente ha risieduto;
  • ogni altro atto o certificato utile a dimostrare che l’ascendente non possieda altre cittadinanze.

Non sono considerate sufficienti mere dichiarazioni di parte rilasciate dal richiedente o da famigliari.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

  1. Modulo di richiesta di trascrizione del proprio atto di nascita;
  2. Istanza di cittadinanza jure sanguinis;
  3. Albero genealogico padre/madre o nonno/nonna con indicazione di date di nascita, matrimonio e morte degli ascendenti di primo e/o secondo grado;
  4. Atti di nascita, matrimonio e morte degli ascendenti che trasmettono la cittadinanza risultanti dall’albero genealogico. I documenti devono essere presentati in originale, e devono essere richiesti nel Paese in cui sono stati registrati, con apostille, traduzioni e apostille delle traduzioni.
    Nel caso in cui alcuni ascendenti non abbiano contratto matrimonio, è necessario che vi sia della documentazione che comprovi il riconoscimento paterno e l’accettazione da parte della madre del riconoscimento paterno, con firma autografa da parte di entrambi i genitori. In assenza di tale documentazione, la catena di trasmissione della cittadinanza non potrà essere accertata e, pertanto, non sarà possibile riconoscere la cittadinanza italiana al richiedente;
  5. Certificato di non naturalizzazione dell’ascendente italiano (genitore o nonno) che trasmette la cittadinanza rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri guatemalteco (o del Paese in cui questi è emigrato) che dichiari che l’ascendente italiano non ha ottenuto la cittadinanza del Paese di emigrazione;
  6. Eventuale altra documentazione che provi che l’ascendente che trasmette la cittadinanza non possieda altre cittadinanze oltre a quella italiana;
  7. Ricevuta originale di pagamento dei diritti consolari dell’importo in GTQ relativo all’art. 7B.
    Il pagamento dei diritti consolari è relativo alla presentazione e allo studio della richiesta di cittadinanza, pertanto non verrà rimborsato nel caso in cui la pratica non risulti completa o nel caso in cui il richiedente non abbia diritto al riconoscimento della cittadinanza.

Caso n. 2: genitore o adottante che ha risieduto in Italia per 2 anni

In questo caso, il richiedente dovrà dimostrare che il genitore o l’adottante ha risieduto in Italia per almeno due anni, presentando un certificato storico di residenza rilasciato dal Comune in cui ha vissuto il genitore o l’adottante. È sufficiente che uno solo dei genitori o adottanti sia stato residente in Italia, ma vengono presi in considerazione solo i genitori cittadini italiani. La residenza deve essere stata di almeno due anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita del richiedente. Non è rilevante la residenza in Italia di genitori stranieri.

Nel caso di genitore cittadino italiano iure sanguinis che abbia ottenuto il riconoscimento della propria cittadinanza italiana dopo il periodo di residenza in Italia, il requisito della residenza in Italia si considera comunque soddisfatto e il figlio può ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

  1. Modulo di richiesta di trascrizione del proprio atto di nascita;
  2. Istanza di cittadinanza jure sanguinis;
  3. Atti di nascita e matrimonio del genitore o adottante che trasmette la cittadinanza. I documenti devono essere presentati in originale, e devono essere richiesti nel Paese in cui sono stati registrati, con apostille, traduzioni e apostille delle traduzioni.
    Nel caso in cui il genitore non abbia contratto matrimonio, è necessario che vi sia della documentazione che comprovi il riconoscimento paterno e l’accettazione da parte della madre del riconoscimento paterno, con firma autografa da parte di entrambi i genitori. In assenza di tale documentazione, la catena di trasmissione della cittadinanza non potrà essere accertata e, pertanto, non sarà possibile riconoscere la cittadinanza italiana al richiedente;
  4. Documentazione che certifica la naturalizzazione italiana del genitore o adottante (decreto di cittadinanza e atto di giuramento);
  5. Certificato storico di residenza emesso dal Comune italiano competente;
  6. Ricevuta originale di pagamento dei diritti consolari dell’importo in GTQ relativo all’art. 7B.
    Il pagamento dei diritti consolari è relativo alla presentazione e allo studio della richiesta di cittadinanza, pertanto non verrà rimborsato nel caso in cui la pratica non risulti completa o nel caso in cui il richiedente non abbia diritto al riconoscimento della cittadinanza.

Esito della richiesta

L’Ambasciata riceverà la documentazione precedentemente indicata e, a seguito della verifica della stessa, potrà:

  • Accogliere la richiesta e riconoscere la cittadinanza al richiedente: in questo caso, la documentazione verrà inviata al Comune competente e verrà data comunicazione per e-mail;
  • Respingere la richiesta ed emettere una Dichiarazione di diniego di cittadinanza, che verrà consegnata in originale al richiedente.

In ogni caso, il pagamento dei diritti consolari non potrà essere rimborsato.

L’Ambasciata d’Italia è competente per la trattazione delle pratiche di riconoscimento di cittadinanza italiana solo per le persone residenti in Guatemala/Honduras, pertanto i cittadini non guatemaltechi/honduregni dovranno dimostrare di essere regolarmente residenti in Guatemala/Honduraspresentando l’idonea documentazione.

In accordo con quanto previsto dalla L.183/2011, l’Ambasciata non potrà accettare dichiarazioni nelle quali il richiedente indichi che parte dei documenti sono già stati presentati da un proprio congiunto, al quale sia già stata riconosciuta la cittadinanza italiana, presso un altro Comune italiano o presso un’altra Autorità consolare (Ambasciata o Consolato).

Ogni nuova richiesta di ricostruzione di cittadinanza dovrà essere completa di tutta la documentazione prevista in originale.