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ANAGRAFE

L’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. (del tutto gratuita) è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum, ottenere il rilascio del passaporto e di certificazioni.

Tutti i cittadini italiani devono dichiarare al Consolato competente per territorio il trasferimento all’estero della propria residenza entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione e mantenere il proprio fascicolo aggiornato (comunicando, ad esempio, cambi di domicilio, di stato civile, trasferimenti o rimpatri, ecc.).

E’ comunque possibile regolarizzare la propria posizione anagrafica in ogni momento.


Deve iscriversi all’AIRE

  • Il cittadino italiano che intende spostare la propria residenza all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi.
  • Il cittadino italiano nato all’estero e da sempre residente al di fuori del territorio italiano;
  • Chi acquista la cittadinanza italiana all’estero, continuando a risiedervi.

NON deve iscriversi all’A.I.R.E.

  • Chi si reca all’estero per un periodo inferiore a un anno;
  • I lavoratori stagionali;
  • I dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, notificati alle Autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari;
  • I militari in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO.

Il cittadino italiano ha inoltre l’obbligo di comunicare tempestivamente al competente ufficio consolare tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, indirizzo, composizione della famiglia, residenza, perdita della cittadinanza). Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo (scarica modello formulario), rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento delle cartoline o dei plichi elettorali, in caso di votazioni.


Procedura per iscriversi all’AIRE o aggiornare il proprio indirizzo di residenza
Se sei residente nella circoscrizione consolare di Guatemala/Honduras, puoi presentare la richiesta d’iscrizione o di aggiornamento per te e per i tuoi familiari conviventi di cittadinanza italiana collegandoti via FAST-IT munito della seguente documentazione in formato .pdf:

  • Ricevuta di un’utenza a nome proprio o di un familiare convivente (luce, acqua, telefono, internet, cellulare, banca, contratto d’affitto, ecc.);
  • Documento d’identità valido di ogni membro del nucleo familiare che si intende registrare;
  • Estremi di registrazione dell’atto di nascita presso il Comune in Italia (per i cittadini nati all’estero);
  • Copia del permesso di residenza in Guatemala o Honduras con una validità residua di almeno un anno (per i cittadini non nati in Guatemala/Honduras).

La cancellazione dall’ A.I.R.E. avviene:

  • per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  • per perdita della cittadinanza italiana.